Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Catania si inserisce nel solco, sempre più profondo e rigoroso, della Giurisprudenza che aggrava la responsabilità del Difensore nel Processo Civile Telematico (PCT) ed offre lo spunto per riflettere sul confine tra l’impedimento tecnico oggettivo e la negligenza professionale di fronte alle anomalie del sistema
La vicenda nasce da un Appello avverso una sentenza del Tribunale di Catania, dichiarato improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo: il Difensore degli appellanti, invero, aveva tentato il deposito dell’atto di citazione nel termine di rito, ma la sequenza delle PEC ne segnava l’ineluttabile destino: la terza PEC (sui Controlli Automatici) segnalava un “errore imprevisto” e la necessità di verifiche dell'ufficio, la quarta PEC (Accettazione), pervenuta oltre il termine perentorio, recava la dicitura “errore fatale” con conseguente rifiuto degli atti.
Il difensore, invocava la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che l’improcedibilità fosse dovuta a un malfunzionamento del sistema non a lui imputabile. La Corte, tuttavia, rigettava fermamente la tesi ritenendo l'appello improcedibile e la decadenza imputabile al Difensore di parte appellante per superamento del termine perentorio previsto per il deposito: la PEC che segnalava al Difensore la necessità di controlli ad opera dell’ufficio, avrebbe dovuto porlo in allarme e suggerirgli di attivarsi tempestivamente e non, una volta ricevuta la quarta PEC inerente all’errore fatale nel deposito, limitarsi a tentare un secondo deposito.
La "Terza PEC" come dovere di allarme
Il punto centrale della sentenza risiede nella qualificazione giuridica della terza PEC: per i Giudici catanesi, il messaggio di “errore imprevisto” non costituisce una mera comunicazione interlocutoria che dovrebbe far attivare l’ufficio al controllo, ma –a dispetto di quanto indicato nella stessa PEC “necessità di controlli da parte dell’ufficio”, un vero e proprio segnale di allarme per il Difensore, che è tenuto ad attivarsi e a dare prova dell’attività diligente svolta.
Secondo la Corte, l’Avvocato che riceva una segnalazione di errore che richieda “verifiche da parte dell'ufficio” non può restare in attesa della quarta PEC (che potrebbe giungere, come avvenuto nel caso di specie, a termine ormai spirato) ma è tenuto -per superare l’errore- ad attivarsi presso la Cancelleria per comprendere la natura dell'errore, ivi sollecitando la forzatura del sistema, ove tecnicamente possibile, in ogni caso raccogliendo prova rigorosa di siffatta sua attività.
"La maturazione della decadenza è pienamente imputabile al difensore che avrebbe potuto evitarla laddove diligentemente non avesse atteso fino all'ultimo giorno utile... per poi attivarsi solo una volta ricevuta la quarta PEC."
La sentenza chiarisce che l’istituto della rimessione in termini non è un salvacondotto automatico per i "bug" informatici; il presupposto sarebbe l’assolutezza dell’impedimento: ove l'errore tecnico fosse di tipo "gestibile" dall'ufficio (come quelli segnalati nella terza PEC), l'inerzia del Difensore interromperebbe il nesso di causalità tra il malfunzionamento e il ritardo. Così, se l'Avvocato, poi, non prova di aver fatto tutto il possibile per superare l'impasse tecnica non appena avvertito dal sistema, la causa non potrebbe dirsi a lui "non imputabile".
La sentenza suscita, negli operatori del diritto, non poche perplessità vista la nota l’inaccessibilità delle Cancellerie –soprattutto a seguito della Riforma Cartabia- e la difficoltà, per i Difensori, di stabilire un contatto diretto –telefonico o personale con gli operatori; il PCT, quindi, non ha eliminato l'onere di vigilanza "analogica" dell’Avvocato, dovendo, il Difensore telematico deve essere un utente attivo e consapevole.
Il deposito effettuato “in extremis” (l'ultimo giorno utile), pertanto, riduce i margini di manovra in caso di errori e la PEC di “controlli automatici” negativi addossa al Difensore l’onere della prova della propria diligenza.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato il 15.1.2025 Parte_1 e Parte_2, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Persona_1, quali eredi di deceduta il .., hanno proposto appello avverso la sentenza n.6040/24 con la quale il Tribunale di Catania, pronunciando sulle domande degli odierni appellanti, escludendo qualsivoglia forma di responsabilità della Controparte_1 per la morte della piccola Parte_3 e ritenendo corretto l'operato della dott.ssa Parte_4, ha così deciso: “ Rigetta la domanda proposta da parte attrice; Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta Controparte_1 ed alle terze chiamate Parte_4 e l Controparte_3 e spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, per ciascuna parte; pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice; Condanna ex art. 96 c.p.c. u.c. parte attrice a pagare a parte convenuta la somma di euro 8.000,00”.
Gli appellanti hanno articolati tre distinti motivi di gravame ed hanno chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio la Controparte_1 e Parte_4 per eccepire, in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo, nonché, nel merito, l'infondatezza dello stesso del quale hanno invocato il rigetto.
Anche Controparte_2 si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 9.7.2025 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
All'udienza di discussione del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.350 bis cpc.
Tanto esposto, è opinione di questa Corte che l'appello debba essere dichiarato improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Ed invero, per come esposto dagli stessi appellanti nella istanza di rimessione in termini allegata all'atto di appello:
- in data 15.01.2025 è stato notificato l'atto di citazione in appello con istanza di sospensione ex art.283 c.p.c.;
- in data 24.01.2025 (alle ore 11:36) il difensore degli appellanti ha proceduto al deposito dell'atto di citazione in appello con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. ed in pari data, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, sono state emesse: prima pec ricevuta accettazione deposito alle ore 11:35 (All.A), seconda pec ricevuta di avvenuta consegna deposito alle ore 11:36 (All.B), terza pec esito controlli automatici deposito alle ore 11:38, Codice esito: -1 - Descrizione esito: -- IDBUSTA: 87696516 - Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente (All.C);
- in data 06.02.2025 alle ore 11:20, dopo la scadenza del termine di deposito, è pervenuta la quarta pec di accettazione deposito, Codice esito: -1
- Descrizione esito: -- IDBUSTA: 87696516 - Altro. errori fatali. Atti rifiutati il 06/02/2025 (ALL.D);
- in data 06.02.2025 (alle ore 16:09) il difensore degli appellanti ha proceduto ad effettuare un nuovo deposito del suddetto atto di citazione in appello con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. ed in pari data, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, sono state emesse: prima pec ricevuta accettazione deposito alle ore 16:09 (All.E), seconda pec ricevuta di avvenuta consegna deposito alle ore 16:09 (All.F), terza pec esito controlli automatici deposito alle ore 16:11, Codice esito: -1 - Descrizione esito: -- IDBUSTA: 88090226 - Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente (All.G);
- in data 11.02.2025 alle ore 12:05, dopo la scadenza del termine di deposito, è pervenuta la quarta pec di accettazione deposito, Codice esito: -1
- Descrizione esito: -- IDBUSTA: 88090226 - Altro. Atti rifiutati il 11/02/2025 (ALL.H);
- in data 11.02.2025 il difensore ha proceduto ad effettuare un nuovo deposito del suddetto atto di citazione in appello con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. ed in pari data, atteso l'esito positivo, 'la causa è stata iscritta a ruolo ed è stata depositata l'istanza di rimessione in termini allegata all'atto di citazione in appello.
Così ricostruita la cronologia degli eventi questa Corte ritiene l'appello improcedibile. Ed invero, dopo avere ricevuto la terza pec che segnalava “Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell’ufficio ricevente”, il difensore avrebbe dovuto attivarsi per capire cosa fosse successo e quale fosse la causa del detto errore, anzichè attendere la quarta pec (arrivata dopo la scadenza del termine) che segnalava “errore fatale”. Ancor più dopo il secondo tentativo di deposito, eseguito il 6.2.2025 e non andato anch'esso a buon fine [terza pec: Descrizione esito: -- IDBUSTA: 88090226 - Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente (All.G); quarta pec di accettazione deposito, Codice esito: -1 - Descrizione esito: -- IDBUSTA: 88090226 - Altro. Atti rifiutati il 11/02/2025], il difensore avrebbe dovuto procedere alle opportune verifiche e ciò soprattutto in ragione della descrizione della quarta pec che non segnalava più “errore fatale”, bensì “Altro. Atti rifiutati il 11.2.2025”, causale, quest'ultima, che non consente di ricondurre il rifiuto ad un errore del sistema, bensì ad un riscontro negativo circa la completezza e/o la regolarità degli atti.
Invero, la causa del fallimento dei primi due tentativi di deposito, in particolare del primo in quanto il secondo risultava già esperito a termine decorso, risiede nella catena delle pec che ne scandiscono le varie fasi e precisamente, per quanto concerne il primo tentativo, nella terza pec di segnalazione di un errore imprevisto nel deposito con contestuale necessità di controlli a opera dell'ufficio e, per quanto concerne il secondo tentativo, nella terza pec con identico contenuto. La non imputabilità della causa, anche se oggetto di identificazione, tendenzialmente, con approccio casistico nel tempo, deve comunque parametrarsi a un carattere di assolutezza, dovendosi escludere che si possa attingere all'impossibilità relativa o alla semplice difficoltà dovuta a un impedimento e la cui prova non è sufficiente per la concessione della restituzione nel termine per appellare (ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. 11/03/2025, n. 6431). Secondo recente giurisprudenza, la sequenza di messaggi pec che scandisce il deposito telematico degli atti processuali è equiparabile alle istruzioni dirette della cancelleria come fonte suscettibile di ingenerare nelle parti un legittimo affidamento che possa giustificare una valutazione, comunque demandata all'apprezzamento del Giudice, di verosimiglianza dei fatti allegati a sostegno di una richiesta di rimessione in termini (Cass. civ., Sez. II, sent. 17/02/2025; Cass. civ., Sez. II, Sent. 18/10/2022, n. 30514). A tal riguardo, nel caso in esame, la pec, che segnalava al difensore la necessità di controlli a opera dell'ufficio, avrebbe dovuto porlo in allarme e suggerirgli di attivarsi tempestivamente e non, una volta ricevuta la quarta pec inerente all'errore fatale nel deposito, limitarsi a tentare un secondo deposito che, a piena identità di atto processuale che ne era oggetto, non vi era ragione di credere che sarebbe andato a buon fine. Invero, la tipologia di errore che costituisce motivo del fallito deposito rientra nel novero di quelle ipotesi in cui l'ufficio preposto, condotte le opportune verifiche, può valutare, in base alla causa identificata alla fonte, di forzare il sistema del processo civile telematico e comunque di accettare gli atti: ciò sarebbe stato possibile, in funzione del codice di errore indicato nella terza pec, se l'appellante si fosse attivato. Non sarebbe stato possibile, ai sensi delle specifiche tecniche dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia come oggetto di rinvio dall'art. 34, comma 1, d.m. 44/2011 sulle regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per quanto concerne la quarta pec relativa a un codice di errore “fatale”, il quale non è gestito o gestibile dall'ufficio. La maturazione della decadenza per superamento del termine perentorio è dunque pienamente imputabile al difensore di parte appellante, che avrebbe potuto evitarla laddove diligentemente non avesse atteso fino all'ultimo giorno utile per il deposito per poi attivarsi, pur sempre, solo una volta ricevuta la quarta pec. L'istituto della rimessione in termini, infatti, poggia su due fasi valutative, l'una imperniata sul carattere assoluto/relativo dell'impedimento, l'altra, condizionata nello svolgersi alla ritenuta estraneità della parte alla causa ostativa, sull'immediatezza/tardività della reazione della parte e «sulla sua prontezza nell'attivarsi per superarlo o, comunque per porre rimedio alla situazione che si è venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria» (Cass. civ., Sez. I, sent. 03/01/2025, n. 69) Solo laddove, pur attivatasi tempestivamente alla ricezione della terza pec, per la parte non fosse stato possibile porre rimedio all'ostacolo si sarebbe configurata appieno la sussistenza dei presupposti per una proficua richiesta di rimessione nel termine (da ultimo, Cass. civ., sez. III, sent. 29/05/2025, n. 14384).
Nella specie, quindi, non ricorrono i presupposti per ritenere che il tardivo deposito dell'atto di citazione in appello e la conseguente tardiva costituzione in giudizio degli appellanti siano dipesi da causa loro non imputabile e, pertanto, l'istanza di rimessione in termini depositata in data 11.2.2025 non può essere accolta.
Per le esposte argomentazioni l'appello deve essere dichiarato improcedibile e per l'effetto è da confermare la sentenza appellata, restando assorbita ogni ulteriore valutazione relativa al merito della causa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, dichiara improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza n.6040/24 del Tribunale di Catania e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore degli appellati che si liquidano, per ciascuno di essi, in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il 19.1.2026