DIRITTO DI FAMIGLIA

Il limite dell’intervento giudiziale: l’incostituzionalità dell’obbligo di psicoterapia per i genitori

Commento a cura dell’Avv. Raffaella Campi

Una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 3292 del 14 febbraio 2026) torna a tracciare un confine netto tra le prerogative dello Stato e la libertà inviolabile dell’individuo, stabilendo un principio fondamentale: nell’ambito dei procedimenti sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale, il Giudice non può imporre ai genitori percorsi di psicoterapia individuale.


Il Caso

La vicenda trae origine da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, successivamente confermato dalla Corte d’Appello di Salerno, che aveva prescritto a un padre un percorso di "psicoterapia del profondo" da svolgersi privatamente. Tale misura era stata motivata dai Giudici di Merito come necessaria per superare condotte ritenute pregiudizievoli e per favorire il recupero del legame con i figli. Il genitore ha impugnato tale decisione dinanzi alla Suprema Corte, lamentando non solo carenze motivazionali, ma soprattutto la violazione degli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali tutelano rispettivamente la libertà personale e il diritto all’autodeterminazione sanitaria.


Il principio di diritto: autodeterminazione contro coercizione

La Prima Sezione Civile, fissando la propria attenzione sulla costituzionalità della prescrizione giudiziale di “psicoterapia del profondo”, quale interferenza sulla libertà personale e sul diritto di autodeterminazione terapeutica del genitore, allineandosi all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. n. 13506/2015; n. 18222/2019; n. 17903/2023), ha accolto il ricorso sul presupposto che il percorso psicoterapeutico, anche se formalmente “non vincolante”, costituisca un condizionamento contrario agli artt. 13 e 32, comma 2, Cost.


Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del trattamento psicoterapeutico:


1. Libertà di cura: Ai sensi dell'art. 32 Cost., nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La psicoterapia, mirando alla sfera più intima e “profonda” della personalità, non può prescindere dal consenso libero e spontaneo dell’interessato. Un obbligo giudiziale, pur se finalizzato al sostegno genitoriale, si configura come un’indebita interferenza nella libertà personale.
2. Limiti della giurisdizione minorile: Ai sensi dell'art. 32 Cost., nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La psicoterapia, mirando alla sfera più intima e “profonda” della personalità, non può prescindere dal consenso libero e spontaneo dell’interessato. Un obbligo giudiziale, pur se finalizzato al sostegno genitoriale, si configura come un’indebita interferenza nella libertà personale.


Distinzione tra sostegno e terapia

È fondamentale distinguere tra le prescrizioni terapeutiche coatte (illegittime) e le misure di sostegno alla genitorialità. Mentre il Giudice può e deve avvalersi dei Servizi Sociali per monitorare e coadiuvare la relazione tra genitori e figli, riducendo l'eventuale conflittualità, non può spingersi fino a ordinare un intervento che modifichi l'assetto psicologico individuale del genitore. L’Ordinanza n. 3292/2026 ribadisce, in altri termini, la circostanza per cui il recupero di un rapporto familiare non possa passare per una forzatura della psiche dell'adulto. La scelta di intraprendere un percorso terapeutico deve rimanere confinata nell'alveo della libera autodeterminazione del singolo. La pronuncia rappresenta un monito per i tribunali di merito affinché le soluzioni adottate per proteggere i minori non travalichino mai il rispetto dei diritti costituzionali dei genitori.


Il testo dell’Ordinanza

Cass. Civ., sez. I, Ord. 14 febbraio 2026, n. 3292

Presidente Giusti – Relatore Casadonte

Rilevato che:

1.Il sig. D.S.M. ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d'appello di Salerno che ha rigettato il reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. avverso la pronuncia che aveva accertato la condotta pregiudizievole del genitore nei confronti dei figli ex art. 333 cod. civ.

2. La Corte conferma la prescrizione a carico del genitore-padre di un "presidiato percorso di psicoterapia del profondo, da eseguirsi privatamente" e l'ammonimento al contenimento dell'aggressività e a non proporsi con prepotenza alla ex moglie e ai figli, misure tutte adottate in funzione della tutela dei minori e delle relazioni familiari.

3. La cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso notificato il giorno 8/4/2025, ed affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso M. P.. Sono rimaste intimate le parti indicate in epigrafe cui è stato notificato il ricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod.proc.civ., per carenza di motivazione, in quanto il decreto impugnato non consente la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento ma si limita a ribadire succintamente i motivi dedotti in primo grado omettendo elementi pure emersi in sede di istruzione dinanzi il Giudice di prime cure nonché il vaglio della relazione del Curatore dei Minori nominato dalla Corte territoriale.

5. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod.proc.civ., per carenza di motivazione, in quanto il decreto impugnato omette di valutare la relazione del curatore dei minori nominato dalla Corte territoriale

6. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 13 e 32 co. 2 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito confermato il decreto del Tribunale nella parte in cui prevedeva un presidiato percorso di psicoterapia del profondo.

7. I tre motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

8. E' stato infatti ripetutamente osservato che in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (così Cass. 13506/015; id. 18222/2019; id. 17903/2023).

9. Ciò posto, la previsione del percorso di psicoterapia del profondo, giustificata dall'intento propositivo di favorire il recupero del rapporto compromesso tra genitore e figli, esula dalle prescrizioni che mirano a tutelare dalle condotte pregiudizievoli che il Tribunale per i minorenni può assumere e riguarda una scelta rimessa all'autodeterminazione personale.

10. Ne consegue che il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di M.D.S., M. P. ivi riportati.

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